Con il nuovo Codice della Strada, l’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni dovrà stilare un documento con la rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di CU, anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni verranno applicate anche per le polizze temporanee.

Per le aziende, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una società ad un socio, la classe di CU maturata sul veicolo, viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione dell’auto. Sarà inoltre consentito il trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente, mentre in precedenza questa possibilità era concessa solamente ai coniugi in comunione di beni.

Qualora il veicolo venisse rubato, il proprietario può conservare la classe di merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui questo venga ritrovato successivamente. Tale ipotesi si applica anche in caso di mancata vendita.

In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nell’ipotesi in cui non dovesse riscattare l’auto ed acquistare una vettura nuova.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, come ad esempio il coniuge o un familiare.

 

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